Comene Venezia - Recinzioni e siepi
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COMUNE VENEZIA - REGOLAMENTO EDILIZIO dal 15-02-2020
Le regole dettate dal CC
art 892 per le distanze dalla proprietà e ancor più dal Regolamento Edilizio di
Venezia del 2020 all'art 54 di seguito riportato
Fonte https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/reg_edilizio_dal_15-02-2020.pdf
ART. 54: RECINZIONI
Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione,
per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche del sistema
ambientale, architettoniche, storiche ed urbanistiche e la continuità degli
spazi aperti, dei coni di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto
e, in particolare, di protezione dei corsi d’acqua.
Per le recinzioni,
fatte salve le norme statali e quanto diversamente disciplinato dalle norme
tecniche del P.I., è consentito un paramento pieno di altezza non superiore a
m.1,50, ridotto a m. 0,50 in
corrispondenza delle zone d’angolo tra due viabilità, in prossimità di
immissioni nella viabilità pubblica ed in altre situazioni di scarsa visibilità,
ed una parte trasparente, fino al raggiungimento di un’altezza complessiva di
m. 2,00, con eventuale siepe sempre non
superiore a m. 0,50;
Altezze superiori
sino ad un massimo di m. 3,00 sono consentite solo in caso di recinzioni
pertinenti a complessi produttivi o di ricostruzione di recinzioni di giardini
o di edifici di carattere storico o tipologico, o in caso sia necessario preservare
l’immobile oggetto dell’intervento da particolari condizioni di inquinamento
acustico esistente nell’intorno dello stesso.
Sono altresì vietate
le piantumazioni di siepi ed alberature in prossimità delle immissioni sulla
viabilità pubblica ed in altre situazioni di scarsa visibilità o compromettenti
la sicurezza della circolazione stradale intesa quale carraia, ciclabile e
pedonale.
I terminali delle
recinzioni e cancelli metallici di altezza inferiore a m. 2,20 non dovranno
esser costituiti da punte acuminate o materiali costituenti pericolo per
animali e persone.
Qualora si eseguano
lavori edili o trasformazioni di territorio in fregio a spazi pubblici o aperti
al pubblico, il titolare dei lavori deve intercludere, con recinzione
provvisoria, i luoghi destinati ai lavori. È fatto inoltre obbligo di adottare
tutti gli accorgimenti tecnici, da richiedere alle competenti strutture
comunali in materia di mobilità. È responsabilità dell’esecutore lavori
accertarsi della presenza di eventuali reti di sottoservizi, pubblici e privati
e di garantirne l’integrità o segnalarne eventuali anomalie.
Qualora sussistano
dislivelli di quota tra interno ed esterno, l’altezza della recinzione va
misurata a partire dalla quota posta a livello maggiore. Nel contesto delle
aree agricole ove l’edificazione si presenta rada e ove prevale una forte
caratterizzazione della ruralità, presentando connotazioni particolarmente
sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, sarà invece possibile realizzare
le recinzioni esclusivamente con rete metallica su pali di legno o composte da
staccionata in legno e siepe, di altezza non superiore a ml. 2,00.
Sono fatte salve le
prescrizioni contenute a riguardo nel Codice della Strada. Eventuali
apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata
dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente
nel contesto della struttura. Per i cancelli a movimento motorizzato, protetto
da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a
garantire la sicurezza degli utenti.