NORME E DECRETI 110% - Studio Bianchi per. ind. Filippo

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NORME E DECRETI 110%

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L’articolo 61 del Dl agosto favorisce l’approvazione delle delibere
Sufficiente la maggioranza dei presenti e 1/3 dei millesimi

L’articolo 61 che introduce un comma 9 bis alle previsioni dell’articolo 119 della legge 77 2020 prevede che « le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio »

In realtà l’articolo 1120 comma 2 numero 2 del Codice civile prevede maggioranza degli intervenuti in assemblea, maggioranza che rappresenti almeno 500 millesimi

Tuttavia, l’articolo 26 della legge 10 91 il cui spirito è ripreso dal DL Agosto, consentiva già questa possibilità «Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e
alla utilizzazione delle fonti di energia, individuati attraverso un Attestato di certificazione energetica o una Diagnosi energetica dell’edificio realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti un terzo del valore dell’edificio>>

fonte (ACCA - Biblus-net)
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