14/04/2019 - IMPIANTI ELETTRICI
Variante V6 alla Norma CEI 64-8: ultimi giorni di inchiesta pubblica
Martedì 23 si concluderà la fase di inchiesta pubblica del progetto C.1229 (LINK da sito CEI). Molti lettori ci hanno fatto notare diverse anomalie e incongruenze. E’ possibile inviare i propri commenti al CT64 del CEI, tramite le procedure descritte sul sito del CEI (QUI). Ricordiamo che il documento tratta tre argomenti: la prevenzione incendi, la classificazione delle influenze esterne e le verifiche.
- VARIANTE FUOCO
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- INFLUENZE ESTERNE
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- VERIFICHE
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11/01/2019 - IMPIANTI ELETTRICI
In arrivo le nuove edizioni delle Norme CEI 0-16 e 0-21
Sono stati pubblicati prima delle festività natalizie i due progetti di norma CEI C.1226 e C.1227, destinati a diventare le nuove edizioni rispettivamente della Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” e della Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica“.
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13-04/2018 - IMPIANTI ELETTRICI
SCADENZA EMERSIONE CLIENTI NASCOSTI 30/06/2018!!
Clienti finali “nascosti” 02/01/2018
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Sanzioni e controlli
La delibera prevede:
- che ai clienti finali “nascosti” che si auto-dichiarano entro la data ultima siano applicati conguagli, a decorrere dall’1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del TISSPC) e non più dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/09, indicata nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel), solo nei casi in cui, pur non avendo i medesimi clienti richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC);
- che ai clienti finali “nascosti” che non si auto-dichiarano entro la data ultima allo scopo definita si erogata una penale forfetaria, confermando la maggiorazione del 30% presentata in consultazione, con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2014.
Ovvero: cliente finale nascosto che regolarizza la posizione entro il 30 giugno 2018, dovrà pagare un conguaglio solo se non fa parte di un sistema che avrebbe potuto essere classificato come SSPC (sistemi semplici di produzione e consumo) o SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi). Se non si auto-dichiara e viene scoperto paga il conguaglio maggiorato del 30% in ogni caso.
Il conguaglio viene calcolato come la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati e le componenti tariffarie eventualmente versate, calcolate dal primo gennaio 2014 al momento della regolarizzazione.
La delibera prevede infine il coinvolgimento dei gestori di rete nell’individuazione dei clienti finali “nascosti”. Il gestore infatti è tenuto a comunicare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali la presenza, anche presunta, di clienti finali nascosti. Sono previsti anche controlli (documentali e in campo) da parte del GSE, per individuare irregolarità negli ASSPC (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo).
23/01/2018 - IMPIANTI ELETTRICI
Cavi CPR: cancellata la nota alla V4 della 64-8
Per effetto del foglio di interpretazione CEI fascicolo 15937, reso disponibile nei giorni sorsi sul sito del CEI, la nota riportata nella seconda pagina di copertina della Variante V4 alla Norma CEI 64-8 pubblicata la scorsa estate è da ritenersi cancellata...
... Resta quindi confermato quanto già riportato nei precedenti articoli: il decreto legislativo 106/17
vieta al progettista di prescrivere l’installazione di cavi “non CPR” immessi sul mercato dopo il primo luglio 2017
se destinati ad essere incorporati in un edificio. Il decreto
vieta inoltre al costruttore di installare prodotti da costruzione “non CPR” immessi sul mercato dopo il primo luglio 2017
08/01/2018 - IMPIANTI ELETTRICI
CLIENTI FINALI NASCOSTI
Nel corso del 2016, con il documento di consultazione 653/2016/R/eel, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico presentava l’intenzione di identificare i clienti del sistema elettrico cosiddetti “nascosti“; cioè dei clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali, e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.
Clienti finali “nascosti”
Con la delibera 276/2017/R/eel ” Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi a seguito del decreto-legge milleproroghe 2016“, pubblicata il 21 aprile 2017, l’Autorità ha aggiornato il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e altri provvedimenti dell’Autorità a seguito delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 244/2016, dando seguito al documento di consultazione 653/2016 e stabilendo i meccanismi di autodichiarazione per la regolarizzazione delle posizioni nascoste, il sistema di controlli e le sanzioni per gli inadempienti.
La Delibera dispone in estrema sintesi, che ad ogni “unità di consumo” deve corrispondere un “utente finale” (ad eccezione di sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza SEESEU-A, SEESEU-C, altri sistemi esistenti ASE e altri sistemi di produzione ASAP). Di seguito la definizione di unità di consumo:
(omissis)
Regolarizzare la propria posizione
(omissis)
Sanzioni e controlli
La delibera prevede:
- che ai clienti finali “nascosti” che si auto-dichiarano entro la data ultima siano applicati conguagli, a decorrere dall’1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del TISSPC) e non più dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/09, indicata nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel), solo nei casi in cui, pur non avendo i medesimi clienti richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC);
- che ai clienti finali “nascosti” che non si auto-dichiarano entro la data ultima allo scopo definita si erogata una penale forfetaria, confermando la maggiorazione del 30% presentata in consultazione, con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2014.
Ovvero: cliente finale nascosto che regolarizza la posizione entro il 30 giugno 2018, dovrà pagare un conguaglio solo se non fa parte di un sistema che avrebbe potuto essere classificato come SSPC (sistemi semplici di produzione e consumo) o SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi). Se non si auto-dichiara e viene scoperto paga il conguaglio maggiorato del 30% in ogni caso.
Il conguaglio viene calcolato come la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati e le componenti tariffarie eventualmente versate, calcolate dal primo gennaio 2014 al momento della regolarizzazione.
La delibera prevede infine il coinvolgimento dei gestori di rete nell’individuazione dei clienti finali “nascosti”. Il gestore infatti è tenuto a comunicare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali la presenza, anche presunta, di clienti finali nascosti. Sono previsti anche controlli (documentali e in campo) da parte del GSE, per individuare irregolarità negli ASSPC (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo).
28/12/2017 - IMPIANTI ELETTRICI
CLIENTI FINALI NASCOSTI
Con delibera 894/2017/R/EEL approvata dall’ Autorità il 21 dicembre 2017, la quale modifica la definizione di unità di
consumo e nel contempo sposta dal 28 febbraio 2018 al 30 giugno 2018 la data entro la quale i clienti finali nascosti devono autodichiararsi per
evitare penalità, TNE 7/17, pag. 3 e seguenti.
La nuova definizione di unità di consumo influisce sulla individuazione dei clienti finali nascosti, soprattutto in ambito condominiale.
L’Autorità sarà presente ai prossimi Incontri Tecnici TuttoNormel per illustrare i problemi relativi ai clienti finali nascosti (attivi e
passivi); quella sarà l’occasione per ottenere la risposta alle innumerevoli domande direttamente dalla fonte.
08/12/2017 - IMPIANTI ELETTRICI
Impianti fotovoltaici, dal 30 novembre in vigore la norma che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei responsabili tecnici, installatori e manutentori
Dal 30 novembre è disponibile per tutti gli operatori del settore la norma UNI per impianti fotovoltaici, la UNI CEI TS 11696:2017, elaborata dalla CT 281 CTI “Energia solare”, dal titolo:
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti fotovoltaici – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
La specifica tecnica ha lo scopo di definire i requisiti relativi all’attività professionale di coloro che operano sugli impianti fotovoltaici e i loro componenti. In particolare di coloro che:
- redigono i documenti di corredo
- installano, posano in opera, ampliano, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova e/o verifica, mettono in servizio
- eseguono la manutenzione ordinaria e/o straordinaria
- mantengono in stato di funzionamento in sicurezza gli impianti fotovoltaici in termini di conoscenza, abilità e competenza
Nella descrizione dell’attività professionale si è ritenuto opportuno distinguere 3 differenti profili specialistici:
- Responsabile tecnico (Profilo A)
- Installatore (Profilo B)
- Manutentore (Profilo C)
15/07/2017 - IMPIANTI ELETTRICI
"CAVI CPR" - TUTTO FUORILEGGE!!
Con il decreto legislativo 16 giugno 2017 non è più ammesso l'uso di cavi non CPR.
La stessa NT24.it chiarisce che ogni risposta ai quesiti tecnici fin qui da loro dati (compresa quella sotto riportata) non hanno più nessuna validità. Il problema è che nel mercato non ci sono tutti i tipi di cavi per cui non si può restare nei limiti imposti nel decreto. Salta così anche quanto previsto dalla Norma 64/8 variante V4 di fresca stampa, in merito alla possibilità di usare i vecchi cavi. Come sempre ben descritto e ben argomentato l'articolo di TUTTONORMEL (pagina 3-4-5 Agosto 2017) che cerca di chiarire il guazzabuglio normo-legislativo! Ma siamo in Italia, si sa! Aspettiamo tutti chiarimenti e rinvii da parte del ministero ed intanto ricordatevi la data spartiacque 09/08/2017 .... BUON LAVORO!!
03/07/2017 - IMPIANTI ELETTRICI
"CAVI CPR"
Interessante articolo di NT24.it dove vengono chiaramente specificate le nuove siglature dei cavi elettrici. Ma ancora più interessante l'articolo Cavi CPR e vecchi cavi ancora in magazzino l'utilizzo di cavi a magazzino dell'installatore è valido fino al 31/12/2017.
Non ultimo, sempre si NT24.it il chiarimento su CPR e cavi FROR
07/04/2017 - IMPIANTI ELETTRICI
Pubblicata la Variante V3 alla Norma CEI 64-8 3 aprile 2017
È disponibile sul sito CEI la nuova Variante 3 alla Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua“.
La Variante 3 (il documento era passato in inchiesta pubblica come V4. La V3 in inchiesta a inizio anno è l’attuale capitolo 8.1) contiene modifiche ad alcuni Capitoli e Sezioni della Norma CEI 64-8/4, della Norma CEI 64-8/5 e nuove Sezioni della Norma CEI 64-8/7, in particolare sono state apportate modifiche:
- alla parte 4 “prescrizioni per la sicurezza“, con il nuovo articolo 422.7 della Sezione 422 (e relativo nuovo allegato A) sull’utilizzo dei dispositivi di rilevazione di guasti d’arco (AFDD);
- alla parte 5 “Scelta ed installazione dei componenti elettrici” con il nuovo Capitolo 53 “Dispositivi di protezione, sezionamento e comando”; il nuovo Capitolo 57 “Coordinamento dei dispositivi di protezione, sezionamento, manovra e comando“; l’aggiornamento della Sezione 551 “Gruppi generatori a bassa tensione“e l’aggiornamento della Sezione 559 “Apparecchi e impianti di illuminazione“;
- alla parte 7 “Ambienti particolari” con l’aggiornamento della Sezione 714 “Impianti di illuminazione situati all’esterno“, della Sezione 715 “Impianti di illuminazione a bassissima tensione” e della Sezione 753 “Sistemi di riscaldamento per pavimenti e soffitti“.
La Norma CEI 64-8;V3 è disponibile presso tutti i punti vendita CEI e CEI Webstore per l’acquisto online, sia in versione cartacea sia elettronica, al prezzo di copertina di € 80,00 (€ 64,00 per i Soci).
FONTE NT24.it
22/09/2016 - IMPIANTI ELETTRICI
- Nuova NORMA CEI 64-8 Parte 8.1 - Efficienza energetica degli impianti elettrici DATA VALIDITA' 01/11/2016
Con data pubblicazione 08/2016 il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la parte 8 della Norma CEI 64-8 inerente Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua.
La presente Norma tratta le prescrizioni e le raccomandazioni per il progetto di un impianto elettrico nel quadro di un approccio di gestione dell'efficienza energetica per ottenere il miglior servizio permanente
funzionalmente equivalente con il consumo di energia elettrica più basso e nelle condizioni di disponibilità di energia e di equilibrio economico più accettabili.
Questo documento fornisce prescrizioni, misure e raccomandazioni supplementari per il progetto, l'installazione e la verifica di tutti i tipi di impianti elettrici a bassa tensione, compresi la produzione locale e
l'accumulo dell'energia per ottimizzare l'utilizzo efficiente globale dell'elettricità. Queste prescrizioni e raccomandazioni si applicano, all'interno della Norma CEI 64-8, agli impianti nuovi
ed alla modifica degli impianti esistenti.