Comene Venezia - regolamento 1
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COMUNE VENEZIA Regolamento di polizia urbana
TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO
Art. 11 Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
Il Sindaco pone a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.
Art. 12 Atti contrari al decoro e alla decenza
E' vietato circolare per le vie cittadine, sostare in luoghi ed esercizi pubblici, viaggiare sui mezzi pubblici o privati in tenuta balneare o a torso nudo.
16/05/2019 ARTICOLI MODIFICATI CON NUOVO REGOLAMENTO
Art. 15 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
Su tutto il territorio comunale è vietato: a) lavare panni, tappeti e simili in aree pubbliche o soggette a servitù pubblica; b) lasciar gocciolare o far cadere acqua sulla pubblica via. E’ comunque vietato tendere funi aeree e stendere panni e simili ad asciugare lungo il Canal Grande, in Piazza San Marco e Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni, lungo le Zattere e su tutti gli edifici riconosciuti di carattere storico ed artistico in tutto il territorio comunale.
Art. 16 Battitura di panni e tappeti
E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili. Tali operazioni potranno essere effettuate dalle ore 7 alle ore 9 del mattino. Il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire orari e modalità diverse.
Art. 20 Sgombero della neve e formazione del ghiaccio
I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti di negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza. E' vietate depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi o gettare o spargere acqua che possa gelare.
Art. 30 Attività professionali rumorose e incomode nei centri abitati Cantieri edili, strade e affini
In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari azionate meccanicamente, come pure l'uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine operatrici in genere azionate da motore a scoppio, nonché di ogni altra apparecchiatura che provochi rumori o vibrazioni deve essere limitato ai giorni feriali e sospeso:
- nel periodo 1 maggio
- 30 settembre: dalle ore 21.00 alle 6.30;
- nel periodo 1 ottobre - 30 aprile: dalle ore 20.00 alle 7.30.
Nei casi di comprovata necessità e di pubblico interesse il Sindaco può stabilire l'uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi. Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un efficiente dispositivo silenziatore. Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e artigianato. Laboratori artigianali e attività di vendita all'ingrosso. I laboratori artigianali e le attività di vendita all'ingrosso possono insediarsi previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata dopo aver sentiti gli uffici comunali di volta in volta ritenuti competenti e la locale USSL.
Qualora l'attività artigianale ricada tra quelle per le quali è previsto il certificato di prevenzione incendi, questo dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione.
L'uso di macchine per giardinaggio azionate da motore a scoppio, è limitata dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
E' vietato il trasporto e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o attutire i rumori. Con propria motivata ordinanza su proposta degli uffici competenti il Sindaco ha la facoltà di far cessare le emissioni di rumori di qualsiasi genere o di imporre l'adozione di mezzi o sistemi atti a ridurre i rumori. Ulteriori attività rumorose potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, che potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.