Decreto Semplificazioni 2021 - Studio Bianchi per. ind. Filippo

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Decreto Semplificazioni 2021

Amministrazione > Agevolazioni Fiscali
SUPERBONUS 110%
ART. 33    (Misure di semplificazione in materia di incentivi  per  l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)
1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
   "Tale  aliquota  si  applica   anche   agli   interventi   previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917, anche ove effettuati  in  favore  di  persone  di  eta'  superiore  a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e  che  non siano  gia'  richiesti  ai  sensi  del   comma   2   della   presente disposizione.";
 b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
   "10-bis. Il limite di spesa  ammesso  alle  detrazioni  di  cui  al presente articolo, previsto per le  singole  unita'  immobiliari,  e' moltiplicato  per  il  rapporto   tra   la   superficie   complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una  unita' abitativa  immobiliare,  come  ricavabile  dal  Rapporto  Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare  dell'Agenzia delle Entrate ai sensi  dell'articolo  120-sexiesdecies  del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al  comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
     a) svolgano attivita' di prestazione di servizi  socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione  non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica;
   c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente:
  "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di  quelli  comportanti  la  demolizione  e  la  ricostruzione  degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto  la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento  o  del  provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero  e'  attestato  che  la costruzione e' stata completata in data antecedente al  1°  settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede  l'attestazione  dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del  decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  Per  gli interventi di cui al  presente  comma,  la  decadenza  del  beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
     a) mancata presentazione della CILA;
     b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
     c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
     d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.".
2.  Restano  in  ogni  caso  fermi,  ove  dovuti,  gli   oneri   di urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b),  valutati  in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro  per  l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di  euro  per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3,  pari  a  di  3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031  e  0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni  di euro per l'anno 2021, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per  l'anno  2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1,  lettera   a) e b), e, quanto a 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,  10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del  Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   b) siano in possesso di  immobili  rientranti  nelle  categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di  proprieta',  nuda  proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito.  Il  titolo  di  comodato  d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni  di  cui  al  presente articolo, a condizione che il contratto sia  regolarmente  registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";
ARTICOLO - Decreto Semplificazioni 2021, le novità sul superbonus del 110 per cento
Il decreto Semplificazioni 2021 mette il turbo ai cantieri per i lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento, con il fine di favorire l’efficientamento energetico degli edifici e rendere pienamente operativa un’agevolazione rimasta al palo per le complicazioni burocratiche.

Basterà la CILA per l’avvio dei lavori, al pari di quanto previsto per la generalità dei lavori edilizi detraibili.

Ad illustrare le novità, in attesa del testo ufficiale del decreto Semplificazioni approvato il 28 maggio 2021 è il Sole24Ore.

Vediamo punto per punto cosa cambia per chi intende accedere al superbonus del 110 per cento.

Modificando quanto previsto dal comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, i lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento vengono considerati come opere di manutenzione straordinaria, per il cui avvio basterà la comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA per l’appunto, ad eccezione dei lavori di demolizione e ricostruzione.

La CILA relativa al superbonus del 110 per cento per i lavori su edifici costruiti dopo il 1° settembre 1967 dovrà contenere gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento di legittimazione.

Cosa cambia? In sostanza, non sarà più necessaria la doppia conformità, ossia l’attestazione di stato legittimo.

La CILA e i dati ivi indicati determinano inoltre i casi di decadenza dal superbonus del 110 per cento. Decade dall’agevolazione chi non la presenta, chi effettua interventi difformi rispetto a quanto indicato o chi dichiara informazioni non corrispondenti al vero.

In merito invece ai soggetti che potranno accedere al superbonus del 110 per cento, il decreto Semplificazioni non prevede l’estensione agli alberghi, come inizialmente annunciato. Potranno beneficiare dell’agevolazione le caserme, le case di cura, gli ospedali e gli ospizi. https://www.informazionefiscale.it/Decreto-Semplificazioni-2021-testo-ufficiale-pdf-novita#a

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