Comene Venezia - regolamento 2
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COMUNE VENEZIA Regolamento di polizia urbana
TITOLO IV bis – INCOLUMITA’ PUBBLICA E SICUREZZA URBANA
Capo I – Incolumità pubblica
Art.49 bis Rumori e suoni nelle abitazioni e in altri locali nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico radio-televisori, fonografi e simili deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato. E' vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni anche a scopo pubblicitario, canti, spettacoli dalle ore 24.00 alle ore 7.00 antimeridiane, nonché dalle ore 13.00 alle 15.30 per il periodo 1 maggio – 30 settembre e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 per il periodo 1 ottobre – 30 aprile.
E' inoltre vietato:
- l'uso di amplificatori sonori esterni agli edifici, salvo che in caso di manifestazioni autorizzate;
- l'uso di apparecchi sonori, anche se portatili, nei giardini pubblici, sulle spiagge, sui mezzi di trasporto pubblico, in prossimità di chiese, scuole, ospedali;
- l'utilizzo in Piazza San Marco, in Piazzetta, sotto le Procuratie e nei luoghi adiacenti, di apparecchi o strumenti, anche portatili, atti alla diffusione di musiche a volume elevato e l'esecuzione di canti musiche senza previa autorizzazione. Sono vietati gli spari, scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici nel centro abitato.
Saranno consentite le manifestazioni pirotecniche autorizzate in occasione di festività.
Nei casi di necessità e di pubblico interesse il comune può concedere, con autorizzazione del competente ufficio anche condizionata al rispetto di prescrizioni particolari, deroghe agli orari di cui al presente articolo.
Il rilievo della necessità e dell’interesse pubblico di cui al comma precedente, nonché della deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all’articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995, viene individuato con deliberazione di Giunta comunale.
Art.49 decies
Divieto di apposizione di lucchetti ed oggetti similari sui monumenti, sui ponti e
sugli elementi di arredo urbano/pubblica illuminazione.
E’ vietata l’apposizione di lucchetti ed oggetti similari sui monumenti, sui ponti e
sugli elementi di arredo urbano/pubblica illuminazione.
Ai contravventori al presente divieto di applica in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della confisca dei lucchetti apposti e delle chiavi di
apertura, come disposto dall’art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo
sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.